Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Trasferimento al Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
  forestali delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni e  delle
  attivita'  culturali  e  del  turismo  in  materia  di  turismo   e
  conseguenti modifiche sugli enti vigilati 
 
  1. Al Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo in materia di turismo. Al  medesimo
Ministero sono altresi' trasferite, con  decorrenza  dal  1º  gennaio
2019, le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie,  compresa  la
gestione residui, della Direzione generale turismo del Ministero  dei
beni e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  nonche'  quelle
comunque  destinate  all'esercizio   delle   funzioni   oggetto   del
trasferimento. 
  2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,  la  Direzione
generale turismo del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo e' soppressa ((a decorrere dal  1°  gennaio  2019))  e  i
relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e di  due
dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Dipartimento del
turismo,  che  e'  istituito  presso  il  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali. Al fine di  assicurare  l'invarianza
finanziaria, i maggiori oneri derivanti per il posto funzione di Capo
del Dipartimento del turismo sono compensati dalla soppressione di un
numero di posti di funzione  dirigenziale  di  livello  non  generale
equivalente sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale
del Ministero delle politiche agricole alimentari,  forestali  e  del
turismo e' rideterminata nel numero massimo di tredici  posizioni  di
livello generale e di sessantuno posizioni di  livello  non  generale
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  3. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma  1,  il  numero  7)  e'  sostituito  dal
seguente:  «7)  Ministero  delle   politiche   agricole   alimentari,
forestali e del turismo;» e il numero 12) e' sostituito dal seguente:
«12) Ministero per i beni e le attivita' culturali;»; 
    b) all'articolo 27, comma 3, le  parole:  «del  Dipartimento  del
turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri»,
sono soppresse; 
    c) all'articolo 28, comma 1, lettera a), le parole: «; promozione
delle iniziative nazionali e internazionali in  materia  di  turismo»
sono soppresse; 
    d) all'articolo 33, comma 3, dopo la lettera b)  e'  aggiunta  la
seguente: 
    «b-bis) turismo: svolgimento di funzioni e compiti in materia  di
turismo,  cura  della  programmazione,  del  coordinamento  e   della
promozione delle politiche turistiche nazionali, dei rapporti con  le
regioni e dei progetti  di  sviluppo  del  settore  turistico,  delle
relazioni  con  l'Unione  europea  e  internazionali  in  materia  di
turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari  esteri
e  della  cooperazione  internazionale,  e  dei   rapporti   con   le
associazioni di categoria e le imprese turistiche.»; 
    e) all'articolo 34, comma 1, la parola: «due» e' sostituita dalla
seguente: «quattro». 
  4.  La   denominazione:   «Ministero   delle   politiche   agricole
alimentari, forestali e del turismo» sostituisce, ad ogni  effetto  e
ovunque  presente,  la  denominazione:  «Ministero  delle   politiche
agricole alimentari e forestali». 
  5.  La  denominazione:  «Ministero  per  i  beni  e  le   attivita'
culturali» sostituisce,  ad  ogni  effetto  e  ovunque  presente,  la
denominazione: «Ministero dei beni e delle attivita' culturali e  del
turismo». 
  6. Restano attribuite al  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali le competenze gia' previste dalle  norme  vigenti  relative
alla «Scuola dei beni e delle attivita' culturali e del turismo»,  di
cui all'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre  2014,
n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2015,
n. 11, nonche' le risorse necessarie al funzionamento della  medesima
Scuola.  Quest'ultima  e'  ridenominata  «Scuola  dei  beni  e  delle
attivita' culturali» e le sue attivita' sono riferite ai  settori  di
competenza del Ministero per i beni e le attivita'  culturali.  Entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del  presente  decreto,  sono  apportate  le  conseguenti
modificazioni allo statuto della Scuola. 
  7. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari,  forestali
e del turismo, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione  e  il  Ministro
per i beni e le attivita' culturali, da adottare entro quarantacinque
giorni dalla data di conversione in legge del  presente  decreto,  si
provvede  alla   puntuale   individuazione   delle   risorse   umane,
strumentali e finanziarie ai sensi del comma 1,  e  alla  definizione
della disciplina per il  trasferimento  delle  medesime  risorse.  Le
risorse umane includono il personale di ruolo nonche' il personale  a
tempo determinato con incarico dirigenziale  ai  sensi  dell'articolo
19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  entro  i
limiti del contratto in essere, che risulta assegnato alla  Direzione
generale turismo alla data del 1º giugno 2018. Dalla data di  entrata
in vigore del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  di
cui al primo periodo, cessano gli effetti dei  progetti  in  corso  e
delle convenzioni stipulate  o  rinnovate  dalla  Direzione  generale
turismo del Ministero dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo con la societa' in house ALES. Al personale non  dirigenziale
trasferito si  applica  il  trattamento  economico,  compreso  quello
accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e  continua
ad  essere  corrisposto,  ove  riconosciuto,  l'assegno  ad  personam
riassorbibile secondo i criteri e le modalita'  gia'  previsti  dalla
normativa vigente.  La  revoca  dell'assegnazione  temporanea  presso
altre amministrazioni del personale trasferito, gia' in posizione  di
comando, rientra  nella  competenza  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari, forestali e  del  turismo.  E'  riconosciuto  il
diritto di opzione del personale di ruolo a tempo  indeterminato,  da
esercitare entro quindici  giorni  dalla  adozione  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al  presente  comma.  Le
facolta' assunzionali  del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali sono ridotte per un importo corrispondente all'onere per le
retribuzioni complessive del personale non transitato. ((Al contempo,
le facolta'  assunzionali  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari, forestali e del turismo sono incrementate per un  importo
corrispondente  all'onere  per  le   retribuzioni   complessive   del
personale non transitato.)) All'esito del trasferimento del personale
interessato,  il  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari,
forestali e del turismo, provvede all'esercizio delle funzioni di cui
al comma 1 nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione
vigente. 
  8. Al fine di mantenere inalterato il numero massimo di venticinque
uffici dirigenziali di livello generale del Ministero per i beni e le
attivita'  culturali,  ai  sensi   dell'articolo   54   del   decreto
legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  la  dotazione  organica  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali,  ridotta  per  effetto
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, e' incrementata di un posto
di funzione dirigenziale di livello generale, i cui  maggiori  oneri,
al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla
soppressione di un  numero  di  posti  di  funzione  dirigenziale  di
livello non generale equivalente sul piano finanziario. ((Con decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  adottato  ai   sensi
dell'articolo 4-bis,)) sono adeguate  le  dotazioni  organiche  e  le
strutture organizzative del Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali, sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo. 
  9.  ((Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
adottato ai sensi dell'articolo 4-bis,)) sono adeguate  le  dotazioni
organiche e le strutture organizzative del Ministero delle  politiche
agricole alimentari,  forestali  e  del  turismo,  sulla  base  delle
disposizioni di cui al presente articolo. 
  10. Fino alla  data  del  31  dicembre  2018,  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari, forestali e  del  turismo,  si  avvale
delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero per  i
beni e le attivita' culturali. Con la legge di  bilancio  per  l'anno
2019 e per il triennio 2019-2021, le risorse finanziarie  di  cui  al
comma 1, individuate  ai  sensi  del  comma  7,  sono  trasferite  ai
pertinenti capitoli dello stato di  previsione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. 
  11. All'articolo 16  del  decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2014,  n.  106,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e
del turismo», ovunque  ricorrano,  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo»; 
    b) le parole: «Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e
del turismo», ovunque  ricorrano,  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Ministero delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo». 
  12.  ((L'articolo  4  della  legge  26  gennaio  1963,  n.  91,  e'
abrogato)). 
  13. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n. 91, e 2 gennaio 1989, n. 6: 
    a) le parole: «Ministro per il turismo e lo spettacolo»,  ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle  politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo»; 
    b) le parole: «Ministero per il turismo e lo spettacolo», ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo». 
  14. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto,  lo  statuto  dell'ENIT  -
Agenzia nazionale del turismo ((e' modificato,)) al fine di prevedere
la  vigilanza  da  parte  del  Ministero  delle  politiche   agricole
alimentari, forestali e del turismo. 
  15. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2   del   decreto
          legislativo   30   luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla presente
          legge: 
              «Art. 2 (Ministeri). - 1. I Ministeri sono i seguenti: 
                1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione
          internazionale; 
                2) Ministero dell'interno; 
                3) Ministero della giustizia; 
                4) Ministero della difesa; 
                5) Ministero dell'economia e delle finanze; 
                6) Ministero dello sviluppo economico; 
                7) Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,
          forestali e del turismo; 
                8)  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
          territorio e del mare; 
                9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
                10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
                11)  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca; 
                12) Ministero per i beni e le attivita' culturali; 
                13) Ministero della salute. 
              2.  I  ministeri  svolgono,  per  mezzo  della  propria
          organizzazione,   nonche'   per   mezzo    delle    agenzie
          disciplinate dal presente decreto legislativo, le  funzioni
          di spettanza  statale  nelle  materie  e  secondo  le  aree
          funzionali  indicate  per  ciascuna   amministrazione   dal
          presente decreto, nel  rispetto  degli  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza all'Unione europea. 
              3. Sono in ogni caso attribuiti ai ministri, anche  con
          riferimento alle agenzie dotate di personalita'  giuridica,
          la titolarita' dei poteri di indirizzo politico di cui agli
          articoli 3 e 14 del decreto legislativo n.29 del 1993 e  la
          relativa responsabilita'. 
              4.  I  Ministeri  intrattengono,   nelle   materie   di
          rispettiva competenza, i rapporti con  l'Unione  europea  e
          con  le  organizzazioni  e  le  agenzie  internazionali  di
          settore fatte  salve  le  competenze  del  Ministero  degli
          affari esteri e della cooperazione internazionale.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  27  del   decreto
          legislativo   30   luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla presente
          legge: 
              «Art. 27 (Istituzione del Ministero e attribuzioni).  -
          1. E' istituito il Ministero delle attivita' produttive. 
              2. Il  Ministero,  ferme  restando  le  competenze  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  ha  lo  scopo  di
          formulare e attuare politiche e strategie per  lo  sviluppo
          del sistema  produttivo,  ivi  inclusi  gli  interventi  in
          favore delle aree sottoutilizzate, secondo il principio  di
          sussidiarieta' e  di  leale  collaborazione  con  gli  enti
          territoriali interessati e in coerenza  con  gli  obiettivi
          generali di politica industriale e, in particolare, di: 
                a) promuovere  le  politiche  per  la  competitivita'
          internazionale,  in  coerenza  con  le  linee  generali  di
          politica  estera  e  lo  sviluppo  economico  del   sistema
          produttivo  nazionale  e   di   realizzarle   o   favorirne
          l'attuazione a livello  settoriale  e  territoriale,  anche
          mediante la partecipazione, fatte salve le  competenze  del
          Ministero dell'economia e delle finanze e  per  il  tramite
          dei rappresentanti  italiani  presso  tali  organizzazioni,
          alle attivita' delle competenti istituzioni internazionali; 
                b)  sostenere  e  integrare  l'attivita'  degli  enti
          territoriali per assicurare l'unita' economica del Paese; 
                c) promuovere la concorrenza; 
                d) coordinare  le  istituzioni  pubbliche  e  private
          interessate allo sviluppo della competitivita'; 
                e) monitorare  l'impatto  delle  misure  di  politica
          economica,   industriale,   infrastrutturale,   sociale   e
          ambientale sulla competitivita' del sistema produttivo. 
              2-bis. Per realizzare gli obiettivi indicati  al  comma
          2, il Ministero, secondo il principio di  sussidiarieta'  e
          di  leale  collaborazione   con   gli   enti   territoriali
          interessati: 
                a)  definisce,  anche  in  concorso  con   le   altre
          amministrazioni   interessate,   le   strategie   per    il
          miglioramento  della  competitivita',   anche   a   livello
          internazionale,  del  Paese  e  per  la  promozione   della
          trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei  settori
          produttivi,    collaborando    all'attuazione    di    tali
          orientamenti; 
                b) promuove, in coordinamento con il Dipartimento  di
          cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30  luglio
          1999, n. 303, gli  interessi  del  sistema  produttivo  del
          Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di
          settore  e  facendo  salve  le  competenze  del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e del Ministero degli  affari
          esteri e della cooperazione internazionale e per il tramite
          dei rappresentanti italiani presso tali organismi; 
                c) definisce le politiche per lo sviluppo economico e
          per favorire  l'assunzione,  da  parte  delle  imprese,  di
          responsabilita' relative alle  modalita'  produttive,  alla
          qualita' e alla sicurezza dei prodotti e dei servizi,  alle
          relazioni con il consumatore; 
                d) studia la struttura  e  l'andamento  dell'economia
          industriale e aziendale; 
                e) definisce le  strategie  e  gli  interventi  della
          politica commerciale e  promozionale  con  l'estero,  ferme
          restando le competenze del Ministero degli affari esteri  e
          della   cooperazione    internazionale,    del    Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  e  del  Ministro  per  gli
          italiani nel Mondo. 
              2-ter. Il Ministero elabora ogni triennio,  sentite  le
          amministrazioni interessate ed  aggiornandolo  con  cadenza
          annuale, un piano degli obiettivi,  delle  azioni  e  delle
          risorse  necessarie  per  il  loro  raggiungimento,   delle
          modalita' di attuazione, delle procedure di verifica  e  di
          monitoraggio. 
              2-quater. Restano in ogni caso  ferme  le  attribuzioni
          degli altri Ministeri e della Presidenza del Consiglio  dei
          ministri. 
              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse, le  funzioni  del  Ministero  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato, del Ministero  del  commercio
          con l'estero, fatte salve le risorse  e  il  personale  che
          siano attribuiti con il  presente  decreto  legislativo  ad
          altri Ministeri, agenzie o autorita',  perche'  concernenti
          funzioni specificamente assegnate ad essi, e fatte in  ogni
          caso salve, ai sensi e per gli effetti  degli  articoli  1,
          comma 2, e 3, comma 1, lettere a)  e  b),  della  legge  15
          marzo 1997, n. 59,  le  funzioni  conferite  dalla  vigente
          legislazione alle  regioni  ed  agli  enti  locali  e  alle
          autonomie funzionali. 
              4.  Spettano  inoltre  al  Ministero  delle   attivita'
          produttive le risorse e  il  personale  del  Ministero  del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica,  del
          Ministero della sanita', del Ministero del lavoro  e  della
          previdenza sociale, concernenti le  funzioni  assegnate  al
          Ministero delle attivita' produttive dal  presente  decreto
          legislativo. 
              5. Restano ferme le competenze spettanti  al  Ministero
          della difesa.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  28  del   decreto
          legislativo   30   luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla presente
          legge: 
              «Art. 28 (Aree funzionali). -  1.  Nel  rispetto  delle
          finalita' e delle azioni di cui all'art. 27, il  Ministero,
          ferme restando le competenze del Presidente  del  Consiglio
          dei  ministri,  svolge  per  quanto   di   competenza,   in
          particolare le funzioni e i compiti  di  spettanza  statale
          nelle seguenti aree funzionali: 
                a) competitivita': politiche per  lo  sviluppo  della
          competitivita' del sistema produttivo nazionale;  politiche
          di promozione degli investimenti delle imprese al fine  del
          superamento  degli  squilibri  di  sviluppo   economico   e
          tecnologico, ivi compresi gli interventi a  sostegno  delle
          attivita' produttive e gli strumenti  della  programmazione
          negoziata,  denominati  contratti  di  programma,   inclusi
          quelli   ricompresi   nell'ambito    dei    contratti    di
          localizzazione,  patti  territoriali,  contratti  d'area  e
          contratti di  distretto,  nonche'  la  partecipazione,  per
          quanto   di   competenza   ed   al   pari    delle    altre
          amministrazioni, agli accordi di programma  quadro,  ed  il
          raccordo  con  gli  interventi  degli  enti   territoriali,
          rispondenti alle stesse finalita'; politiche per le piccole
          e medie imprese, per la creazione di nuove imprese e per il
          sostegno alle imprese ad alto tasso  di  crescita,  tenendo
          conto  anche  delle  competenze  regionali;  politiche   di
          supporto  alla  competitivita'  delle  grandi  imprese  nei
          settori strategici; collaborazione  pubblico-privato  nella
          realizzazione di iniziative  di  interesse  nazionale,  nei
          settori  di   competenza;   politiche   per   i   distretti
          industriali; sviluppo di reti  nazionali  e  internazionali
          per l'innovazione di processo e  di  prodotto  nei  settori
          produttivi; attivita' di regolazione delle crisi  aziendali
          e delle procedure conservative delle imprese; attivita'  di
          coordinamento con le societa' e gli  istituti  operanti  in
          materia  di   promozione   industriale   e   di   vigilanza
          sull'Istituto  per  la  promozione  industriale;   politica
          industriale relativa alla partecipazione italiana al  Patto
          atlantico e all'Unione europea; collaborazione  industriale
          internazionale nei settori  aerospaziali  e  della  difesa,
          congiuntamente   agli    altri    Ministeri    interessati;
          monitoraggio sullo  stato  dei  settori  merceologici,  ivi
          compreso,   per   quanto   di   competenza,   il    settore
          agro-industriale,  ed  elaborazione  di  politiche  per  lo
          sviluppo    degli    stessi;     iniziative     finalizzate
          all'ammodernamento di comparti produttivi e di aree colpite
          dalla crisi di particolari settori  industriali;  politiche
          per l'integrazione degli  strumenti  di  agevolazione  alle
          imprese  nel  sistema   produttivo   nazionale;   vigilanza
          ordinaria e straordinaria sulle cooperative; politiche  per
          la  promozione  e  lo   sviluppo   della   cooperazione   e
          mutualita'; 
                b)  internazionalizzazione:  indirizzi  di   politica
          commerciale con l'estero,  in  concorso  con  il  Ministero
          degli affari esteri e della cooperazione  internazionale  e
          del Ministero dell'economia e delle  finanze;  elaborazione
          di  proposte,  negoziazione  e   gestione   degli   accordi
          bilaterali e multilaterali in materia  commerciale;  tutela
          degli  interessi  della  produzione  italiana   all'estero;
          valorizzazione  e  promozione  del  made  in  Italy,  anche
          potenziando  le  relative  attivita'   informative   e   di
          comunicazione,   in   concorso   con   le   amministrazioni
          interessate; disciplina del regime degli scambi e  gestione
          delle   attivita'   di    autorizzazione;    collaborazione
          all'attivita' di cooperazione  internazionale  e  di  aiuto
          allo sviluppo, di competenza  del  Ministero  degli  affari
          esteri e della cooperazione internazionale e del  Ministero
          dell'economia e  delle  finanze,  e  concorso  al  relativo
          coordinamento con le politiche commerciali e  promozionali;
          coordinamento delle attivita' della commissione CIPE per la
          politica commerciale con l'estero, disciplina  del  credito
          all'esportazione   e   dell'assicurazione    del    credito
          all'esportazione e  partecipazione  nelle  competenti  sedi
          internazionali e comunitarie ferme restando  le  competenze
          del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero
          degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale;
          attivita' di semplificazione degli  scambi,  congiuntamente
          con il Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione
          internazionale,  e  partecipazione  nelle  competenti  sedi
          internazionali; coordinamento, per  quanto  di  competenza,
          dell'attivita' svolta  dagli  enti  pubblici  nazionali  di
          supporto all'internazionalizzazione del sistema  produttivo
          ed  esercizio  dei  poteri  di  indirizzo  e  vigilanza  di
          competenza  del  Ministero  delle   attivita'   produttive;
          sviluppo    dell'internazionalizzazione    attraverso    il
          coordinamento e la gestione  degli  strumenti  commerciali,
          promozionali e finanziari a sostegno di imprese, settori  e
          distretti  produttivi,  con  la  partecipazione   di   enti
          territoriali, sistema  camerale,  sistema  universitario  e
          parchi tecnico-scientifici, ferme  restando  le  competenze
          dei   Ministeri   interessati;   politiche   e    strategie
          promozionali e rapporti con istituzioni pubbliche e private
          che   svolgono   attivita'    di    internazionalizzazione;
          promozione integrata all'estero del sistema  economico,  in
          collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della
          cooperazione internazionale e con gli  altri  Dicasteri  ed
          enti  interessati;  rapporti  internazionali   in   materia
          fieristica,  ivi  comprese  le  esposizioni  universali   e
          coordinamento della promozione del  sistema  fieristico  di
          rilievo internazionale, d'intesa  con  il  Ministero  degli
          affari  esteri   e   della   cooperazione   internazionale;
          coordinamento, avvalendosi anche degli sportelli regionali,
          delle attivita' promozionali nazionali,  raccordandole  con
          quelle   regionali   e   locali,   nonche'   coordinamento,
          congiuntamente al Ministero degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale ed al Ministero dell'economia e
          delle  finanze,  secondo  le  modalita'  e  gli   strumenti
          previsti   dalla   normativa   vigente,   delle   attivita'
          promozionali  in  ambito  internazionale;   sostegno   agli
          investimenti produttivi delle imprese italiane  all'estero,
          ferme restando le competenze del Ministero dell'economia  e
          delle finanze e del Ministero degli affari esteri  e  della
          cooperazione internazionale; promozione degli  investimenti
          esteri   in   Italia,   congiuntamente   con    le    altre
          amministrazioni  competenti  e  con  gli   enti   preposti;
          promozione    della    formazione     in     materia     di
          internazionalizzazione;  sviluppo  e   valorizzazione   del
          sistema turistico per la promozione unitaria  dell'immagine
          dell'Italia all'estero; 
                c) sviluppo economico: definizione degli obiettivi  e
          delle linee di politica energetica e mineraria nazionale  e
          provvedimenti ad essi inerenti; rapporti con organizzazioni
          internazionali   e   rapporti   comunitari   nel    settore
          dell'energia, ferme restando le competenze  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri e  del  Ministero  degli  affari
          esteri e della  cooperazione  internazionale,  compresi  il
          recepimento e l'attuazione dei programmi e delle  direttive
          sul mercato unico europeo  in  materia  di  energia,  ferme
          restando le competenze del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  e  delle  regioni;  attuazione  dei  processi  di
          liberalizzazione dei mercati energetici e promozione  della
          concorrenza   nei    mercati    dell'energia    e    tutela
          dell'economicita'   e   della   sicurezza   del    sistema;
          individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto
          dell'energia elettrica e del  gas  naturale  e  definizione
          degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca,
          incentivazione e  interventi  nei  settori  dell'energia  e
          delle miniere; ricerca  e  coltivazione  di  idrocarburi  e
          risorse  geotermiche;  normativa  tecnica,  area   chimica,
          sicurezza mineraria, escluse le competenze  in  materia  di
          servizio  ispettivo  per  la  sicurezza  mineraria   e   di
          vigilanza sull'applicazione  della  legislazione  attinente
          alla salute sui luoghi di lavoro,  e  servizi  tecnici  per
          l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con
          le  societa'  e   gli   istituti   operanti   nei   settori
          dell'energia; gestione  delle  scorte  energetiche  nonche'
          predisposizione  ed  attuazione  dei  piani  di   emergenza
          energetica; organizzazione articolata delle attivita' per i
          brevetti, i modelli industriali e per marchi di  impresa  e
          relativi  rapporti   con   le   autorita'   internazionali,
          congiuntamente con il Ministero degli affari esteri e della
          cooperazione internazionale per  la  parte  di  competenza;
          politiche di sviluppo  per  l'innovazione  tecnologica  nei
          settori produttivi;  politiche  di  incentivazione  per  la
          ricerca applicata e l'alta  tecnologia;  politiche  per  la
          promozione  e  lo  sviluppo  del   commercio   elettronico;
          partecipazione  ai  procedimenti   di   definizione   delle
          migliori tecnologie disponibili per i  settori  produttivi;
          politiche nel settore delle assicurazioni  e  rapporti  con
          l'ISVAP,  per  quanto  di  competenza;   promozione   della
          concorrenza   nel   settore   commerciale,   attivita'   di
          sperimentazione, monitoraggio e sviluppo delle nuove  forme
          di commercializzazione,  al  fine  di  assicurare  il  loro
          svolgimento  unitario;   coordinamento   tecnico   per   la
          valorizzazione  e  armonizzazione  del  sistema  fieristico
          nazionale;   disciplina   ed   attuazione   dei    rapporti
          commerciali  e  della   loro   evoluzione,   nel   rispetto
          dell'ordinamento civile e della tutela  della  concorrenza;
          sostegno  allo  sviluppo  della   responsabilita'   sociale
          dell'impresa, con  particolare  riguardo  ai  rapporti  con
          fornitori e consumatori e  nel  rispetto  delle  competenze
          delle  altre  amministrazioni;  sicurezza  e  qualita'  dei
          prodotti e degli impianti  industriali  ad  esclusione  dei
          profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro e di vigilanza
          sugli enti di normazione tecnica e di accreditamento  degli
          organismi di certificazione di qualita' e dei laboratori di
          prova per quanto di competenza; partecipazione  al  sistema
          di certificazione ambientale, in particolare in materia  di
          ecolabel e ecoaudit; qualita' dei prodotti,  ad  esclusione
          di  quelli  agricoli  e  di  prima  trasformazione  di  cui
          all'allegato I  del  trattato  istitutivo  della  Comunita'
          economica europea, sicurezza dei prodotti, etichettatura  e
          qualita' dei servizi destinati  al  consumatore,  ferme  le
          competenze  delle  regioni   in   materia   di   commercio;
          metrologia legale e determinazione del tempo; politiche per
          i consumatori e connessi  rapporti  con  l'Unione  europea,
          ferme restando le competenze del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri,  gli  organismi  internazionali  e  gli  enti
          locali;    attivita'    di    supporto     e     segreteria
          tecnico-organizzativa   del   Consiglio    nazionale    dei
          consumatori e degli utenti (CNCU); attivita' di tutela  dei
          consumatori nel  settore  turistico  a  livello  nazionale;
          monitoraggio dei prezzi liberi e  controllati  nelle  varie
          fasi di scambio ed indagini sulle normative,  sui  processi
          di formazione dei prezzi e delle condizioni di  offerta  di
          beni e servizi; controllo e vigilanza delle  manifestazioni
          a premio, ferme le attribuzioni del Ministero dell'economia
          e finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
          in materia di giochi, nonche' di prevenzione e  repressione
          dei  fenomeni  elusivi  del  relativo  monopolio   statale;
          vigilanza sul sistema delle camere di commercio, industria,
          artigianato e  agricoltura,  secondo  quanto  disposto  dal
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e  sulla  tenuta
          del registro delle imprese; politiche per lo  sviluppo  dei
          servizi nei settori di competenza; vigilanza sulle societa'
          fiduciarie e di revisione nei settori di competenza. 
              2. Il Ministero  svolge  altresi'  compiti  di  studio,
          consistenti  in  particolare  nelle   seguenti   attivita':
          redazione  del  piano  triennale  di  cui  al  comma  2-ter
          dell'art. 27; ricerca e rilevazioni economiche  riguardanti
          i settori produttivi ed  elaborazione  di  iniziative,  ivi
          compresa la definizione  di  forme  di  incentivazione  dei
          relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare  la
          competitivita'   del    sistema    produttivo    nazionale;
          valutazione delle  ricadute  industriali  conseguenti  agli
          investimenti pubblici; coordinamento informatico-statistico
          dei dati relativi agli interventi di  agevolazione  assunti
          in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche  ai
          fini del monitoraggio e  della  valutazione  degli  effetti
          sulla  competitivita'  del  sistema  produttivo  nazionale;
          rilevazione, elaborazione, analisi  e  diffusione  di  dati
          statistici in materia energetica e  mineraria,  finalizzati
          alla programmazione  energetica  e  mineraria;  ricerca  in
          materia  di  tutela  dei  consumatori   e   degli   utenti;
          monitoraggio  dell'attivita'  assicurativa  anche  ai  fini
          delle iniziative legislative in materia; ricerche, raccolta
          ed  elaborazione   di   dati   e   rilevazioni   economiche
          riguardanti il sistema turistico; promozione di ricerche  e
          raccolta di documentazione statistica  per  la  definizione
          delle  politiche  di  internazionalizzazione  del   sistema
          produttivo italiano; analisi di  problemi  concernenti  gli
          scambi di beni e  servizi  e  delle  connesse  esigenze  di
          politica    commerciale;    rilevazione    degli    aspetti
          socio-economici della cooperazione. 
              3. Restano in ogni caso ferme le competenze degli altri
          Ministeri.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  33  del   decreto
          legislativo   30   luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla presente
          legge: 
              «Art. 33  (Attribuzioni).  -  1.  Il  Ministro  per  le
          politiche agricole e il Ministero per le politiche agricole
          assumono rispettivamente la denominazione di ministro delle
          politiche agricole e forestali e ministero delle  politiche
          agricole e forestali. 
              2. Sono attribuiti al ministero le funzioni e i compiti
          spettanti allo Stato in materia di agricoltura  e  foreste,
          caccia  e  pesca,  ai  sensi  dell'art.   2   del   decreto
          legislativo 4 giugno  1997,  n.  143,  fatto  salvo  quanto
          previsto dagli  articoli  25  e  26  del  presente  decreto
          legislativo. 
              3. Il  Ministero  svolge  in  particolare,  nei  limiti
          stabiliti dal predetto art. 2  dei  decreto  legislativo  4
          giugno 1997, n. 143, le funzioni e i compiti nelle seguenti
          aree funzionali: 
                a) agricoltura e pesca: elaborazione e coordinamento,
          di intesa con la conferenza permanente per i  rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano, delle linee di politica agricola e  forestale,  in
          coerenza  con  quella  comunitaria;  trattazione,  cura   e
          rappresentanza degli interessi della pesca  e  acquacoltura
          nell'ambito della politica di mercato in  sede  comunitaria
          ed  internazionale;  disciplina  generale  e  coordinamento
          delle  politiche  relative   all'attivita'   di   pesca   e
          acquacoltura, in materia di gestione delle risorse  ittiche
          marine  di  interesse  nazionale,  di  importazione  e   di
          esportazione dei prodotti ittici,  nell'applicazione  della
          regolamentazione comunitaria e di  quella  derivante  dagli
          accordi  internazionali  e  l'esecuzione   degli   obblighi
          comunitari ed internazionali riferibili a livello  statale;
          adempimenti relativi al Fondo  europeo  di  orientamento  e
          garanzia  in  agricoltura  (FEOGA),  sezioni   garanzia   e
          orientamento, a livello nazionale e  comunitario,  compresa
          la verifica della regolarita' delle operazioni relative  al
          FEOGA, sezione garanzia; riconoscimento e  vigilanza  sugli
          organismi pagatori statali di cui al regolamento n. 1663/95
          della Commissione del 7 luglio 1995; 
                b) qualita' dei  prodotti  agricoli  e  dei  servizi:
          riconoscimento   degli    organismi    di    controllo    e
          certificazione   per   la   qualita';   trasformazione    e
          commercializzazione dei prodotti agricoli e  agroalimentari
          come definiti dal paragrafo 1 dell'art. 32 del trattato che
          istituisce  la  Comunita'  europea,  come  modificato   dal
          trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n.
          209; tutela e valorizzazione della  qualita'  dei  prodotti
          agricoli e  ittici;  agricoltura  biologica;  promozione  e
          tutela della produzione ecocompatibile  e  delle  attivita'
          agricole  nelle   aree   protette;   certificazione   delle
          attivita' agricole e forestali ecocompatibili; elaborazione
          del  codex  alimentarius;  valorizzazione   economica   dei
          prodotti agricoli,  e  ittici;  riconoscimento  e  sostegno
          delle unioni e delle associazioni nazionali dei  produttori
          agricoli;   accordi   interprofessionali   di    dimensione
          nazionale;   prevenzione   e   repressione   -   attraverso
          l'ispettorato centrale repressione frodi di cui all'art. 10
          del decreto-legge 18 giugno 1986, n.  282,  convertito  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n.  462  -  nella
          preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari  e
          ad uso agrario; controllo sulla  qualita'  delle  merci  di
          importazione, nonche' lotta alla concorrenza sleale; 
                b-bis) turismo: svolgimento di funzioni e compiti  in
          materia  di  turismo,  cura   della   programmazione,   del
          coordinamento e della promozione delle politiche turistiche
          nazionali, dei rapporti con le regioni e  dei  progetti  di
          sviluppo  del  settore  turistico,  delle   relazioni   con
          l'Unione europea e internazionali in  materia  di  turismo,
          fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri
          e della cooperazione internazionale, e dei rapporti con  le
          associazioni di categoria e le imprese turistiche.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  34  del   decreto
          legislativo   30   luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla presente
          legge: 
              «Art. 34 (Ordinamento). - 1. Il Ministero  si  articola
          in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e  5
          del presente decreto. Il numero dei dipartimenti  non  puo'
          essere  superiore  a  quattro,  in  riferimento  alle  aree
          funzionali definite nel precedente articolo.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge  31
          dicembre 2014, n.  192  (Proroga  di  termini  previsti  da
          disposizioni legislative), convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 (Conversione in  legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre  2014,  n.
          192, recante proroga di termini  previsti  da  disposizioni
          legislative): 
              «Art.  5  (Proroga  di  termini  in  materia  di   beni
          culturali). - 1. Al terzo periodo del comma 24 dell'art. 13
          del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
          modificazioni, dalla legge  21  febbraio  2014,  n.  9,  le
          parole: «entro il 31  marzo  2015»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «entro il 30 settembre 2015». 
              1-bis.  Le  attivita'   della   Fondazione   di   studi
          universitari e di perfezionamento sul turismo,  di  cui  ai
          commi 2, 3 e 5 dell'art. 67  del  decreto-legge  22  giugno
          2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 134, sono estese  al  settore  dei  beni  e
          delle attivita' culturali senza nuovi o maggiori oneri  per
          la finanza pubblica. 
              1-ter. Con  decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle
          attivita' culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare  entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto,  e'adottato  il  nuovo
          statuto della Fondazione di cui al comma 1-bis, che  assume
          la denominazione di "Scuola  dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali e del turismo». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  19  del   decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche.): 
              «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali - art.  19
          del decreto legislativo n. 29  del  1993,  come  sostituito
          prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del  1993
          e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e
          successivamente  modificato   dall'art.   5   del   decreto
          legislativo n. 387 del 1998). - 1. Ai fini del conferimento
          di ciascun  incarico  di  funzione  dirigenziale  si  tiene
          conto, in relazione  alla  natura  e  alle  caratteristiche
          degli  obiettivi  prefissati  ed  alla  complessita'  della
          struttura interessata, delle attitudini e  delle  capacita'
          professionali  del   singolo   dirigente,   dei   risultati
          conseguiti   in    precedenza    nell'amministrazione    di
          appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
          competenze   organizzative   possedute,    nonche'    delle
          esperienze di direzione eventualmente maturate  all'estero,
          presso il settore privato o  presso  altre  amministrazioni
          pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
          Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
          diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile. 
              1-bis.  L'amministrazione  rende   conoscibili,   anche
          mediante  pubblicazione  di  apposito   avviso   sul   sito
          istituzionale, il  numero  e  la  tipologia  dei  posti  di
          funzione  che  si  rendono  disponibili   nella   dotazione
          organica  ed   i   criteri   di   scelta;   acquisisce   le
          disponibilita'  dei  dirigenti  interessati  e  le  valuta.
          1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono  essere  revocati
          esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui  all'art.
          21,  comma  1,  secondo  periodo.  Periodo   abrogato   dal
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito   con
          modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
              2. Tutti gli incarichi di funzione  dirigenziale  nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono  conferiti  secondo  le  disposizioni   del   presente
          articolo.   Con   il    provvedimento    di    conferimento
          dell'incarico,  ovvero  con  separato   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro
          competente per gli  incarichi  di  cui  al  comma  3,  sono
          individuati l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi  da
          conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani  e  ai
          programmi definiti dall'organo di vertice nei  propri  atti
          di indirizzo e alle eventuali modifiche  degli  stessi  che
          intervengano nel corso  del  rapporto,  nonche'  la  durata
          dell'incarico, che deve  essere  correlata  agli  obiettivi
          prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
          anni ne' eccedere il termine  di  cinque  anni.  La  durata
          dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se  coincide
          con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
          a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono  rinnovabili.
          Al provvedimento di conferimento  dell'incarico  accede  un
          contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
          trattamento economico, nel rispetto dei  principi  definiti
          dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione  consensuale
          del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente
          della seconda fascia di incarichi  di  uffici  dirigenziali
          generali o di funzioni equiparate, la durata  dell'incarico
          e' pari a tre  anni.  Resta  fermo  che  per  i  dipendenti
          statali titolari di incarichi di funzioni  dirigenziali  ai
          sensi del  presente  articolo,  ai  fini  dell'applicazione
          dell'art. 43, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  dicembre  1973,  n.  1092,   e   successive
          modificazioni,   l'ultimo    stipendio    va    individuato
          nell'ultima    retribuzione    percepita    in    relazione
          all'incarico  svolto.  Nell'ipotesi  prevista   dal   terzo
          periodo del presente comma, ai fini della liquidazione  del
          trattamento di fine servizio, comunque denominato,  nonche'
          dell'applicazione dell'art. 43, comma 1,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,  n.  1092,  e
          successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
          nell'ultima retribuzione percepita prima  del  conferimento
          dell'incarico avente durata inferiore a tre anni. 
              3. Gli incarichi di Segretario generale  di  ministeri,
          gli incarichi di direzione di strutture articolate al  loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti
          della prima fascia dei ruoli di  cui  all'art.  23  o,  con
          contratto a tempo determinato, a persone in possesso  delle
          specifiche  qualita'  professionali  e  nelle   percentuali
          previste dal comma 6. 
              4. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  livello
          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'art. 23 o, in misura non  superiore  al  70  per  cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo
          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6. 
              4-bis. I criteri di  conferimento  degli  incarichi  di
          funzione dirigenziale di  livello  generale,  conferiti  ai
          sensi del comma 4  del  presente  articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7. 
              5. Gli incarichi di direzione degli uffici  di  livello
          dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio  di
          livello dirigenziale generale, ai  dirigenti  assegnati  al
          suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c). 
              5-bis.  Ferma  restando  la  dotazione   effettiva   di
          ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi  da
          1   a   5   possono   essere   conferiti,    da    ciascuna
          amministrazione, anche  a  dirigenti  non  appartenenti  ai
          ruoli  di  cui  all'art.  23,  purche'   dipendenti   delle
          amministrazioni di cui  all'art.  1,  comma  2,  ovvero  di
          organi costituzionali,  previo  collocamento  fuori  ruolo,
          aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
          secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di  cui  ai
          commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il  limite
          del 15 per cento della  dotazione  organica  dei  dirigenti
          appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo
          art. 23 e del 10 per  cento  della  dotazione  organica  di
          quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti  limiti
          percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
          ad un massimo del 25 e del 18 per  cento,  con  contestuale
          diminuzione delle corrispondenti  percentuali  fissate  dal
          comma 6. 
              5-ter. I criteri di  conferimento  degli  incarichi  di
          direzione degli uffici di livello  dirigenziale,  conferiti
          ai sensi del comma 5 del presente articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7. 
              6. Gli incarichi di cui ai  commi  da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica  di
          quelli  appartenenti   alla   seconda   fascia,   a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.  La  formazione  universitaria
          richiesta dal presente comma non puo' essere  inferiore  al
          possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
          diploma  di   laurea   conseguito   secondo   l'ordinamento
          didattico previgente al regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 
              6-bis. Fermo restando il  contingente  complessivo  dei
          dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente  derivante
          dall'applicazione delle percentuali previste dai  commi  4,
          5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
          decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore,  se
          esso e' uguale o superiore a cinque. 
              6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si  applicano  alle
          amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2. 
              6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'art. 8 del
          regolamento di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei  ministri  30  dicembre  1993,  n.   593,   il   numero
          complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del  comma
          6  e'  elevato  rispettivamente  al  20  per  cento   della
          dotazione organica dei dirigenti  appartenenti  alla  prima
          fascia e al 30  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla seconda  fascia,  a  condizione
          che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al  comma
          6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica  di
          ricercatore o tecnologo previa selezione interna  volta  ad
          accertare il possesso di comprovata esperienza  pluriennale
          e  specifica  professionalita'  da   parte   dei   soggetti
          interessati   nelle    materie    oggetto    dell'incarico,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente. 
              7. Comma abrogato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145. 
              8. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  cui  al
          comma 3 cessano  decorsi  novanta  giorni  dal  voto  sulla
          fiducia al Governo. 
              9. Degli incarichi di cui  ai  commi  3  e  4  e'  data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati, allegando una scheda relativa ai titoli  ed  alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti. 
              10.  I  dirigenti  ai  quali  non   sia   affidata   la
          titolarita' di uffici dirigenziali svolgono,  su  richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano  interesse,  funzioni  ispettive,  di   consulenza,
          studio e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici  previsti
          dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i  collegi  di
          revisione  degli  enti  pubblici   in   rappresentanza   di
          amministrazioni ministeriali. 
              11. Per la Presidenza del Consiglio dei  ministri,  per
          il  Ministero  degli   affari   esteri   nonche'   per   le
          amministrazioni che esercitano  competenze  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di  giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 
              12. Per il personale di cui all'art.  3,  comma  1,  il
          conferimento  degli  incarichi  di  funzioni   dirigenziali
          continuera'  ad  essere  regolato  secondo   i   rispettivi
          ordinamenti di settore. Restano ferme  le  disposizioni  di
          cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246. 
              12-bis.   Le   disposizioni   del   presente   articolo
          costituiscono norme non derogabili dai contratti o  accordi
          collettivi». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  54  del   decreto
          legislativo   30   luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59.): 
              «Art. 54 (Ordinamento). - 1. Il Ministero  si  articola
          in uffici  dirigenziali  generali  centrali  e  periferici,
          coordinati da un segretario generale, e in non piu' di  due
          uffici  dirigenziali  generali  presso  il  Gabinetto   del
          Ministro. Il numero  degli  uffici  dirigenziali  generali,
          incluso il segretario generale, non puo' essere superiore a
          venticinque. 
              2. L'individuazione e l'ordinamento  degli  uffici  del
          Ministero sono stabiliti ai sensi dell'art. 4. 
              2-bis. A seguito del verificarsi di  eventi  calamitosi
          di cui all'art. 2, comma 1,  lettera  c),  della  legge  24
          febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia  stato
          deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza,
          il Ministro, con proprio decreto, puo', in via temporanea e
          comunque per  un  periodo  non  superiore  a  cinque  anni,
          riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle aree
          colpite  dall'evento   calamitoso,   ferma   rimanendo   la
          dotazione organica complessiva e  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica». 
              - Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto-legge 31
          maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela  del
          patrimonio  culturale,  lo  sviluppo  della  cultura  e  il
          rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla
          legge 29 luglio 2014, n. 106  (Conversione  in  legge,  con
          modificazioni, del decreto-legge 31  maggio  2014,  n.  83,
          recante disposizioni urgenti per la tutela  del  patrimonio
          culturale, lo sviluppo della  cultura  e  il  rilancio  del
          turismo), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 16  (Trasformazione  di  ENIT  in  ente  pubblico
          economico e liquidazione di Promuovi Italia S.p.a.).  -  1.
          Al fine di assicurare risparmi  della  spesa  pubblica,  di
          migliorare    la    promozione    dell'immagine    unitaria
          dell'offerta   turistica   nazionale   e    favorirne    la
          commercializzazione, anche in  occasione  della  Presidenza
          italiana del semestre europeo e  di  Expo  2015,  l'ENIT  -
          Agenzia  nazionale  del  turismo  e'  trasformata  in  ente
          pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del  Ministro
          delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e   del
          turismo. 
              2.  L'ENIT,  nel  perseguimento   della   missione   di
          promozione  del  turismo,   interviene   per   individuare,
          organizzare,  promuovere  e  commercializzare   i   servizi
          turistici e culturali e per favorire la commercializzazione
          dei  prodotti  enogastronomici,  tipici  e  artigianali  in
          Italia  e  all'estero,  con  particolare  riferimento  agli
          investimenti  nei   mezzi   digitali,   nella   piattaforma
          tecnologica   e   nella   rete   internet   attraverso   il
          potenziamento del portale "Italia.it",  anche  al  fine  di
          realizzare e distribuire una Carta del turista, anche  solo
          virtuale,  che  consenta,  mediante  strumenti   e   canali
          digitali e apposite convenzioni  con  soggetti  pubblici  e
          privati, di effettuare pagamenti a prezzo  ridotto  per  la
          fruizione integrata di  servizi  pubblici  di  trasporto  e
          degli istituti e dei luoghi della cultura. 
              3.  L'ENIT  ha  autonomia  statutaria,   regolamentare,
          organizzativa, patrimoniale, contabile e  di  gestione.  Ne
          costituiscono gli organi il  presidente,  il  consiglio  di
          amministrazione e il collegio dei revisori  dei  conti.  La
          sua  attivita'  e'  disciplinata  dalle  norme  di  diritto
          privato. L'ENIT stipula convenzioni con  le  regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano, gli  enti  locali
          ed altri enti  pubblici.  Fermo  restando  quanto  disposto
          dall'art. 37, comma terzo, del decreto del Presidente della
          Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le attivita'  riferite  a
          mercati  esteri  e  le  forme  di  collaborazione  con   le
          rappresentanze diplomatiche, gli  uffici  consolari  e  gli
          istituti  italiani  di  cultura  sono  regolate  da  intese
          stipulate con il Ministero degli affari esteri. 
              4.  Fino  all'insediamento   degli   organi   dell'ente
          trasformato  e  al  fine  di  accelerare  il  processo   di
          trasformazione, l'attivita' di  ENIT  prosegue  nel  regime
          giuridico vigente e le funzioni dell'organo  collegiale  di
          amministrazione   sono    svolte    da    un    commissario
          straordinario, nominato  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle
          politiche agricole alimentari,  forestali  e  del  turismo,
          entro il 30 giugno 2014. 
              5. Entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto  si  provvede  all'approvazione
          del nuovo statuto dell'ENIT. Lo statuto, adottato  in  sede
          di prima applicazione dal Commissario di cui al comma 4, e'
          approvato con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole
          alimentari,  forestali  e  del   turismo.   Il   presidente
          dell'ENIT e' nominato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole
          alimentari, forestali e del turismo. 
              6. Lo statuto dell'ENIT definisce i  compiti  dell'ente
          nell'ambito delle finalita' di cui al comma  2  e  prevede,
          tra l'altro, senza alcun nuovo  o  maggiore  onere  per  la
          finanza pubblica, l'istituzione di  un  consiglio  federale
          rappresentativo delle agenzie regionali per il  turismo  e,
          in assenza di queste ultime,  degli  uffici  amministrativi
          competenti per il turismo in ambito regionale, con funzioni
          progettuali  e  consultive  nei  confronti   degli   organi
          direttivi di cui al comma  3.  I  componenti  del  predetto
          consiglio non hanno diritto ad alcun compenso,  emolumento,
          indennita' o rimborso  di  spese.  Lo  statuto  stabilisce,
          altresi', che il consiglio di amministrazione sia composto,
          oltre che dal presidente dell'ENIT, da due membri  nominati
          dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali
          e del turismo, di cui uno su designazione della  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano, e l'altro sentite
          le     organizzazioni     di     categoria     maggiormente
          rappresentative, nel rispetto della disciplina  in  materia
          di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi  presso
          le pubbliche amministrazioni di cui al decreto  legislativo
          8 aprile 2013, n. 39. Lo statuto provvede  alla  disciplina
          delle funzioni e delle  competenze  degli  organismi  sopra
          indicati e della  loro  durata,  nonche'  dell'Osservatorio
          nazionale del turismo. L'ENIT puo' avvalersi del patrocinio
          dell'Avvocatura dello Stato,  ai  sensi  dell'art.  43  del
          testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n.
          1611, e successive modificazioni. 
              7.  Tramite   apposita   convenzione   triennale,   con
          adeguamento annuale per ciascun esercizio  finanziario,  da
          stipularsi  tra  il  Ministro  delle   politiche   agricole
          alimentari, forestali e del turismo, sentita la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano, e  il  presidente
          dell'ENIT, sono definiti: 
                a) gli obiettivi specificamente attribuiti  all'ENIT,
          nell'ambito della missione ad esso affidata ai sensi e  nei
          termini di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo; 
                b)  i  risultati  attesi   in   un   arco   temporale
          determinato; 
                c) le modalita' degli eventuali finanziamenti statali
          e regionali da accordare all'ENIT stessa; 
                d) le strategie per il miglioramento dei servizi; 
                e)  le  modalita'  di  verifica  dei   risultati   di
          gestione; 
                f) le modalita' necessarie ad assicurare al Ministero
          delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e   del
          turismo  la  conoscenza  dei  fattori  gestionali   interni
          all'ENIT, tra cui  l'organizzazione,  i  processi  e  l'uso
          delle risorse; 
                f-bis)  le  procedure  e  gli  strumenti   idonei   a
          monitorare  la  reputazione  dell'Italia  nella  rete  web,
          nell'ambito degli interventi volti a  migliorare  l'offerta
          turistica nazionale. 
              8. Al personale dell'ENIT, come  trasformato  ai  sensi
          del presente articolo, continua ad  applicarsi,  fino  alla
          individuazione nello statuto  dello  specifico  settore  di
          contrattazione  collettiva,  il  contratto  collettivo   di
          lavoro dell'ENIT. Entro centottanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, il  Commissario  di
          cui al comma 4, sentite le organizzazioni sindacali, adotta
          un piano di riorganizzazione del  personale,  individuando,
          compatibilmente con le disponibilita'  di  bilancio,  sulla
          base di requisiti oggettivi e in considerazione  dei  nuovi
          compiti dell'ENIT e anche  della  prioritaria  esigenza  di
          migliorare la  digitalizzazione  del  settore  turistico  e
          delle attivita' promo-commerciali,  la  dotazione  organica
          dell'ente come trasformato ai sensi del presente  articolo,
          nonche' le unita' di personale in servizio  presso  ENIT  e
          Promuovi  Italia  S.p.a.   da   assegnare   all'ENIT   come
          trasformata ai  sensi  del  presente  articolo.  Il  piano,
          inoltre,  prevede  la   riorganizzazione,   anche   tramite
          soppressione, delle sedi estere di ENIT. 
              9. Dopo l'approvazione del piano di cui al comma 8,  il
          personale a tempo indeterminato  in  servizio  presso  ENIT
          assegnato  all'ente  trasformato  ai  sensi  del   presente
          articolo puo' optare per la permanenza presso  quest'ultimo
          oppure  per  il  passaggio  al  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari, forestali e del  turismo  o  ad  altra
          pubblica amministrazione. La Presidenza del  Consiglio  dei
          ministri - Dipartimento della funzione pubblica  acquisisce
          dall'ENIT l'elenco del personale interessato alla mobilita'
          e del personale  in  servizio  presso  ENIT  non  assegnato
          all'ENIT stessa dal medesimo piano di  riorganizzazione  di
          cui al comma 8, e provvede, mediante apposita  ricognizione
          presso  le  amministrazioni  pubbliche,  a   favorirne   la
          collocazione, nei limiti  della  dotazione  organica  delle
          amministrazioni    destinatarie    e    con     contestuale
          trasferimento  delle  relative  risorse.  Con  decreto  del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, si provvede all'assegnazione del personale
          presso le  amministrazioni  interessate  con  inquadramento
          sulla base di apposite tabelle di corrispondenza  approvate
          con il  medesimo  decreto.  Al  personale  trasferito,  che
          mantiene l'inquadramento previdenziale di  provenienza,  si
          applica il trattamento  giuridico  ed  economico,  compreso
          quello  accessorio,  previsto  nei   contratti   collettivi
          vigenti dell'amministrazione di destinazione. 
              10. L'art. 12 del decreto-legge 14 marzo 2005,  n.  35,
          convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n.
          80,    e    successive    modificazioni,    e'    abrogato.
          Conseguentemente, entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in
          vigore del presente decreto, il commissario di cui al comma
          4 pone in liquidazione la societa' Promuovi  Italia  S.p.a.
          secondo le disposizioni del codice civile.  Il  liquidatore
          della  societa'  Promuovi  Italia  S.p.a.  puo'   stipulare
          accordi con le societa' Italia Lavoro S.p.a. e Invitalia  -
          Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e  lo
          sviluppo d'impresa S.p.a., che prevedano  il  trasferimento
          presso queste ultime di unita' di personale  non  assegnate
          all'ENIT come trasformato ai sensi del  presente  articolo,
          anche al fine di dare esecuzione a contratti di prestazione
          di servizi in essere alla data  di  messa  in  liquidazione
          della societa' Promuovi Italia S.p.a. 
              11.  Tutti  gli  atti  connessi  alle   operazioni   di
          trasformazione in ente pubblico economico di  ENIT  e  alla
          liquidazione della societa'  Promuovi  Italia  S.p.a.  sono
          esclusi da ogni tributo  e  diritto,  fatta  eccezione  per
          l'IVA,  e  vengono  effettuati  in  regime  di  neutralita'
          fiscale. 
              12. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  4  della  legge  26
          gennaio  1963,  n.  91  (Riordinamento  del   Club   alpino
          italiano), abrogato dalla presente legge: 
              «Art.  4.  -  Fanno  parte  di  diritto  del  Consiglio
          centrale previsto dallo statuto del Club  alpino  italiano:
          un ufficiale superiore  delle  truppe  alpine  in  servizio
          permanente effettivo, designato dal Ministro per la  difesa
          e (quattro) funzionari aventi  qualifica  non  inferiore  a
          quella di direttore di sezione,  designati  rispettivamente
          dal  (Ministro   delle   politiche   agricole   alimentari,
          forestali e del turismo), dal Ministro per  l'interno,  dal
          Ministro per il (Tesoro e), dal Ministro  per  la  pubblica
          istruzione e dal Ministro per l'agricoltura e  le  foreste.
          Fanno parte di diritto del collegio dei revisori  del  Club
          alpino italiano due funzionari, designati, rispettivamente,
          dal  (Ministro   delle   politiche   agricole   alimentari,
          forestali e del turismo) e dal Ministro per il  tesoro,  di
          qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione».